Fabio Cotti, Alice Quadri, Katrin Di Lorenzo – Studio Associato RiPsi

Troppo di frequente nelle aule di Tribunale si osservano Consulenti (Consulenti Tecnici d’Ufficio, Periti, Consulenti Tecnici di Parte) formulare asserzioni “certe” che, in realtà, se sottoposte a prove di metodo scientifico, appaiono, sotto altra lente d’osservazione, essere mere speculazioni che non sono state poste ad alcun vaglio tecnico-metodologico.

Obiettivo di questo articolo è sottolineare l’importanza di osservare linee guida comuni nell’ambito della Psicologia Giuridica. È fondamentale ci siano standard professionali e scientifici univoci, al fine di rendere l’indagine peritale il più possibile affidabile, al fine di poter dare pareri validi e attendibili ai Giudici.

Da oltre un decennio, Studio Associato RiPsi è promotore di Consulenze, in ambito di Psicologia Giuridica, contraddistinte da rigore metodologico, al fine di rispettare il criterio di scientificità (fermo restando che vi sia accordo su cosa si intenda per metodo scientifico – vedi oltre).

Esponiamo, di seguito, in sintesi, alcuni suggerimenti che dovrebbero essere “buone prassi” per chi esercita come CTU, Perito, CTP, nell’ambito della Psicologia Giuridica.

Verificabilità e falsificabilità delle ipotesi

Come riferito dal filosofo contemporaneo Karl Popper, una teoria, per definirsi scientifica, deve essere confutabile. Per citare l’autore “L’inconfutabilità di una teoria non è (come spesso si crede) un pregio, bensì un difetto. Ogni controllo genuino di una teoria è un tentativo di falsificarla, o di confutarla. La controllabilità coincide con la falsificabilità; alcune teorie sono controllabili, o esposte alla confutazione, più di altre; esse per così dire, corrono rischi maggiori”(Popper K., 1986).

Tale cornice di ragionamento rappresenta uno dei principi cardine della scienza. Non è sufficiente che un’ipotesi scientifica o una teoria trovino conferma dei loro assunti nel continuo ripetersi delle sue verifiche quando, al contrario, è necessario che vengano sottoposte a tentativi di falsificazione, passando così da un’ottica verificazionista ad una falsificazionista. A ciò, infatti, ne consegue che una teoria non sarà mai certa pur ricevendo continue conferme, essendo necessaria una sola contraddizione a smentirla.

Ciò di primo impatto può apparire strano ma il principio guida a cui deve far riferimento chi si approccia alla scienza, ma anche chi è chiamato a rispondere ad un Quesito posto dall’Autorità Giudiziaria, è proprio quello di attenersi al rigore e al metodo scientifico al fine di formulare osservazioni e conclusioni il più possibile rigorose e veritiere.

Popper conclude affermando che non è possibile provare la “verità di un’ipotesi o di una teoria, mentre è possibile testarne la “falsità”qualora emergano dati contrastanti con le sue asserzioni. Il ragionamento scientifico deve quindi tendere a invalidare le teorie precedenti, in caso contrario non si potrà dire di essersi avvalsi di un metodo scientifico.

Affidabilità / replicabilità delle conclusioni

Ai risultati ottenuti devono poter giungere, oltre al CTU e/o Perito, anche valutatori differenti. I dati, le indagini e le osservazioni svolte e  trascritte in modo preciso, oggettivo, garantiscono ad altri, in tempi e luoghi diversi, di giungere ai medesimi risultati mantenendo così intatta l’affidabilità e la replicabilità delle asserzioni.

Nelle CTU e nelle Perizie, ci si trova a dover condividere i dati emersi da valutazioni psicodiagnostiche, colloqui clinici, anche con altri Consulenti i quali devono poter giungere ai medesimi risultati replicando il processo inferenziale e di osservazione. È quindi necessario utilizzare strumenti validati, registrazioni e descrizioni chiare e precise.

Processo psicodiagnostico peritale integrato

Il processo psicodiagnostico peritale integrato è da usare costantemente in psicologia giuridica. L’attività peritale deve essere diagnostica e non terapeutica, svolta attraverso strumenti e metodi riconosciuti dalla comunità professionale e scientifica, al fine di giungere ad una diagnosi sia nosografica sia di funzionamento personologico. Studio Associato RiPsi da molti anni parla a tal proposito di “processo psicodiagnostico peritale integrato”, ossia l’adattamento del processo psicodiagnostico clinico all’ambito della Psicologia Giuridica.

Come nel processo psicodiagnostico clinico, vengono impiegati tre strumenti di indagine psicodiagnostica, sebbene con un taglio specifico all’ambito peritale, ossia: 1) colloquio clinico, 2) esaustiva raccolta dei dati bio-psico-sociali(anamnesi personale, familiare, ecc.), 3) assessment testologico. E’ fondamentale considerare questi tre strumenti diagnostici come elementi distinti, ognuno dei quali fornisce informazioni specifiche e uniche, differenti dagli altri.

Il principio fondamentale che deve guidare un processo diagnostico è il criterio della concordanza/discordanza degli elementi clinici emersi, da indagare su due livelli, “intra” strumento diagnostico e “inter” strumenti diagnostici impiegati.

Gli elementi clinici emersi tramite colloquio forniscono un quadro clinico in sé contraddistinto da concordanza o discordanza? Vi è omogeneità tra tutti gli elementi clinici ricavati? Da sottolineare che obiettivo del CTU e/o Perito non è ottenere “per forza” un quadro omogeneo, anzi, paradossalmente a livello diagnostico il quadro viene arricchito proprio quando vi è discordanza tra i dati raccolti, in quanto, in accordo con una metodologia “Popperiana”, sarà necessario introdurre ulteriori variabili, altri strumenti di indagine, per verificare/falsificare le ipotesi diagnostiche. Il ragionamento qui esposto per il colloquio clinico – ossia l’indagine della concordanza/discordanza “intra” strumento –vale anche per gli altri due strumenti del processo diagnostico, la raccolta dei dati bio-psico-sociali (anamnesi) e l’assessment testologico.

Una volta indagata la concordanza “intra” strumento, il passo successivo consiste nel valutare la concordanza/discordanza dei dati clinico-peritali raccolti “inter” strumento, ossia confrontare se vi è concordanza o discordanza clinica tra quanto rilevato tramite 1) colloquio clinico 2) dati bio-psico-sociali (anamnesi) 3) assessment testologico. E’ solo l’integrazione dei dati emersi da questi tre strumenti psicodiagnostici che permette di compiere una valutazione clinico-peritale corretta a livello metodologico.

In conclusione, è necessario che le consulenze che concernono la psicologia applicata ai contesti giuridici-forensi, siano impostate e strutturate attraverso l’utilizzo di metodologie e strumenti validati, testati e riconosciuti dalla comunità scientifica e non basate sulla libera interpretazione del professionista.

 

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