Avv. Andrea Orabona, penalista del foro di Milano – Studio Legale Orabona
Il fenomeno del c.d. “cyberbullismo” sottende differenti atti di prevaricazione e/o oppressione perpetrati in danno di adolescenti o minorenni attraverso l’uso di internete/o delle tecnologie digitali.
Con l’emanazione della Legge n. 71/2017, il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico una nozione di tale fenomeno criminoso,indentificando il c.d. “cyberbullsimo” in “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica”, ovvero, nella “diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”.
Sul solco di tale nozione, la migliore dottrina ha suddiviso il fenomeno del c.d. “cyberbullismo” in differenti categorie dogmatiche, fra cui, ex plurimis, la pubblicazione di messaggi online volgari, offensivi o provocatori (Flaming), la diffusione a mezzo internet di minacce o molestie perpetrate al fine di incutere nella vittima uno stato di ansia o timore per la propria incolumità (Cyberstalking), la sostituzione del colpevole ad altra persona attraverso la creazione di un falso profilo ad hoc sul web con attribuzione di un’altrui identità fittizia (Identity theft), nonché la propalazione di informazioni private o dati sensibili in violazione dell’altrui diritto alla privacy (Doxing).
Per quanto d’interesse, ciascuna di tali fattispecie concrete risultano suscettibili di integrare gli elementi costitutivi, vuoi oggettivi vuoi subiettivi, di differenti fatti/reato puniti dal Codice Penale o dalle Leggi Penali speciali in vigore.
A titolo esemplificativo, le propalazioni sui social network (facebook, twitter, instagram) di espressioni marcatamente offensive dell’altrui reputazione, di minacce o molestie dirette a cagionare uno stato di disagio emotivo al destinatario, risultano certamente suscettibili di configurare – rispettivamente – gli estremi del delitto di diffamazione aggravata punito dall’articolo 595, comma terzo, del Codice Penale, ovvero, di minaccia ai sensi dell’art. 612 Codice Penale, ovvero, di atti persecutori previsto dal successivo art. 612bisdel Codice Penale.
Ancora, la creazione di un falso profilo/account sul web attraverso l’uso del nominativo ed immagini riferibili ad altrui persona determinata è condotta criminosa tale da sottendere gli estremi costitutivi della fattispecie del c.d. furto d’identità, punita nel nostro ordinamento giuridico a titolo di sostituzione di persona ai sensi dell’art. 494 del Codice Penale.
Senza sottacere la possibile commissione ad opera del c.d. “cyberbullo” del reato previsto dall’art. 167 del D. Lvo 2003 n. 196 (T. U. in materia di tutela del diritto alla privacy) a fronte dell’illecita ed arbitraria diffusione a mezzo internet di altrui dati personali o sensibili in danno di soggetti minori d’età realizzata senza il conseguimento da parte del titolare del previo e necessario consenso.
Da ultimo, si segnala la recente introduzione nel nostro ordinamento giuridico dell’articolo 612 ter del Codice penale – rubricato “Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti” (Revenge porn).
In proposito, il legislatore ha inteso apprestare punizione a chiunque diffonde, pubblica o cede, anche a mezzo internet, immagini o contenuti sessualmente espliciti, in modo indebito, vale a dire senza il conseguimento del previo e necessario consenso delle persone ivi ritratte.
Inoltre, il reato di c.d. “revenge porn” potrà essere integrato – non solo – da chi abbia realizzato direttamente le foto od i video sessualmente espliciti in questione – ma altrettanto – da chiunque li abbia direttamente ricevuti dall’autore, ovvero, addirittura da soggetti/terzi che ne abbiano ottenuto la disponibilità a causa della loro messa in circolazione.
Infine, la L. 2017 n. 71, oltre a prevedere lo svolgimento in ambito scolastico di corsi di prevenzione e ri/educazione a tutela delle parti lese dai reati in commento, attribuisce alla vittima di fatti di c.d. “cyberbullisimo” il diritto di formulare un’istanza al gestore del sito internet o del social media per ottenere l’oscuramento o il blocco dei contenuti illeciti indebitamente diffusi in rete, nonché la successiva facoltà di rivolgere analoga richiesta al Garante per la Protezione dei Dati Personali al fine di ottenerne la rimozione entro il breve lasso temporale di 48 ore.
Sempre a tutela delle vittime del c.d. “cyberbullismo”, la L. 2017 n. 61 ha altrettanto esteso l’applicabilità della procedura di ammonimento del reo prevista in materia di atti persecutori (art. 612-bisc.p.), esperibile dalla vittima degli illeciti in commento in periodo antecedente alla formalizzazione di un’istanza di punizione del colpevole in sede penale, ovvero, di un atto di denuncia/querela diretto all’Autorità di Polizia o Procura della Repubblica competente.
In tal caso, il Questore dovrà disporre la convocazione avanti a sé del colpevole, assieme a chi eserciti la responsabilità genitoriale, onde ammonirlo e diffidarlo dal reiterare le condotte illecite nei confronti della vittime dei reati di diffamazione (art. 595 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.) o trattamento illecito di altrui dati personali (art. 167 del Codice Privacy), commessi mediante internet da minori ultra quattordicenni nei confronti di altro minorenne.
Pertanto, ed in considerazione dell’aumento registrato nella commissione di condotte di c.d. “cyberbullismo”, risulta a tutt’oggi indispensabile proseguire in un’efficace opera di prevenzione ed educazione diretta ad adolescenti e minorenni – onde evitare la commissione di fatti previsti dalla legge come reato e la punizione dei colpevoli in sede penale a tutela delle vittime di tali incriminazioni.
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