Monica Grobberio

Laboratorio di Neuropsicologia Clinica, UOC Neurologia e UOSD Psicologia Clinica – ASST Lariana

Studio Associato RiPsi – Area Neuropsicologica

 

 

E’ ormai da qualche decennio che la neuropsicologia ha acquisito una crescente rilevanza in vari ambiti: l’interesse per il funzionamento della mente, le ricadute dei disturbi cognitivi sulla vita quotidiana degli individui, le possibilità di riorganizzazione plastica del cervello leso, l’interazione tra emozioni, comportamento e funzioni cognitive, sono solo alcuni degli aspetti che possono consentire allo Psicologo Neuropsicologo di prestare la propria opera a fini esplicativi, terapeutici o scientifici. Parallelamente, la crescente necessità di far fronte alle richieste di diagnosi e cura provenienti da ambienti pubblici e privati per coadiuvare le persone affette da disordini cognitivo-comportamentali ad ottenere chiarificazioni, circa le proprie difficoltà e le proprie eventuali possibilità di recupero o mantenimento, ha permesso a numerosi colleghi psicologi preparati in tale disciplina di trovare impiego in contesti professionali via via più diversificati.

Per quanto riguarda la figura dello Psicologo Neuropsicologo, tuttavia, allo stato attuale non esiste alcuna norma vigente che ne riservi le attività tipiche ad uno psicologo con uno specifico e particolare percorso formativo o d’esperienza post lauream.

Con il riordino delle Scuole di Specializzazione (DM del 24/07/2006, pubblicato nella GU del 21/10/2006) è stata definita la possibilità di istituire Scuole di Specializzazione Universitaria in Neuropsicologia di durata quinquennale, che rilascino il titolo di “Specialista in neuropsicologia” e definiscano ciò di cui lo specialista si occupa. Lo stesso DM ha stabilito che per il conseguimento del Titolo di Specialista, lo psicologo deve acquisire 300 CFU complessivi, articolati in cinque anni di corso. Tale specializzazione, altresì, abilita all’esercizio della psicoterapia, purché almeno 60 CFU siano dedicati ad attività professionalizzanti psicoterapeutiche espletate sotto la supervisione di qualificati psicoterapeuti. Il DM del 21/01/2019 ha successivamente stabilito la riduzione della durata delle scuole di specializzazione di area psicologica e, pertanto, attualmente lo psicologo specializzando in neuropsicologia deve acquisire 240 CFU complessivi, inclusi i 60 CFU dedicati agli aspetti psicoterapici. Ad ogni modo, non sono presenti norme di legge che riservino agli specialisti formati nelle Scuole di Specializzazione Universitaria lo svolgimento delle attività neuropsicologiche né si può sostenere che la neuropsicologia debba essere riservata a quanti sono iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti.

Quasi contemporaneamente, anche gli organi ordinistici regionali hanno mostrato un crescente interesse per la figura di Psicologo Neuropsicologo. Nel 2008, accogliendo la sensibilizzazione da parte della Società degli Psicologi di Area Neuropsicologica (SPAN), l’Ordine degli Psicologi della Lombardia (OPL) ha protocollato un documento inerente “La figura dello psicologo neuropsicologo” (Prot. 08/4025 del 25/03/2008) in cui si esplicita che La Neuropsicologia è un’attività clinica di diagnosi e cura dei processi cognitivi, comportamentali, affettivi e relazionali: si tratta di ambiti e settori integralmente ricompresi nel novero delle prestazioni riservate, in via esclusiva, agli Psicologi iscritti all’Albo dalla L. 56/1989”.

Analogamente, nel 2009 la Commissione Neuropsicologia dell’Ordine degli Psicologi del Piemonte ha formulato un’indicazione dei requisiti consigliati ad uno psicologo che voglia operare in ambito neuropsicologico.

Per contro, il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del Lazio ha approvato un documento sulla Neuropsicologia nella seduta del Luglio 2009 in cui, basandosi proprio sul DM del 24/07/2006, affermava che “l’esito formale di corsi di formazione diversi [da quelli specialistici universitari, n.d.r.] può concretizzarsi in un attestato di frequenza o partecipazione, senza effetti legati all’abilitazione alla specifica attività del neuropsicologo né all’utilizzo del titolo professionale specifico”, delegittimando di fatto quanti, interessati a questa disciplina, avessero investito per anni in formazioni private ed attività cliniche dedicate a causa dell’impossibilità o della non motivazione ad accedere ad una specializzazione in neuropsicologia.

In seguito al lavoro della Commissione per la Neuropsicologia, OPL (Ordine della Lombardia) ha approvato la delibera 385/2013 sulla base di quanto previsto in tema di pubblicità dalla legge 175/92. A seguito di ciò, è stato stabilito dall’Ordine della Lombardia che è possibile fare menzione della qualifica di Neuropsicologo se si dimostra un percorso affine a quello dello Specialista in Neuropsicologia (DM 246 24 luglio 2006 e successivo DM 50 del 21/01/2019), definito attraverso un percorso professionale in neuropsicologia per un totale di ore equipollenti a quanto previsto dall’offerta formativa delle relative Scuole di Specializzazione (tra le 4.000 e le 5.000 ore), auto-certificata e documentabile, svolta presso aziende ospedaliere, strutture private accreditate o studi privati. Fino ad un massimo del 30% di tale attività può essere costituita, in alternativa, da attività formativa in ambito neuropsicologico autocertificata e documentabile.
Tale dicitura di “psicologo neuropsicologo” ha quindi mera validità a fini pubblicitari, garantendo all’utenza che il professionista abbia acquisito una formazione specifica nel settore, nel rispetto anche dell’art. 5 del codice deontologico, pur non essendo in possesso del titolo di specialista in neuropsicologia. In tale contesto, la commissione OPL per la neuropsicologia ha ruolo istruttorio, garantendo ai colleghi un supporto nella verifica formale di quanto dichiarato con funzione di tutela sia verso gli iscritti sia verso i cittadini.

La sensibilizzazione operata da parte di OPL ha consentito che il CNOP avviasse un tavolo nazionale che si è riunito due volte (11/07/2016 – 15/02/2017), da cui è emerso un documento condiviso volto ad una possibile proposta al MIUR che ha l’obiettivo di allineare gli Psicologi Neuropsicologi non specialisti agli Specialisti in Neuropsicologia mediate percorso abbreviato previa valutazione curriculare da parte delle Scuole in Neuropsicologia (garantendo così la legalità del titolo ad esempio anche a livello concorsuale – Art. 52 DPR n.483/1997). Tale documento è stato sottoscritto da tutti i direttori delle Scuole di Specializzazione in Neuropsicologia ed è stata inviata una richiesta al MIUR da parte del CNOP Prot. 17000363 – 6 dicembre 2017, nonché dall’Associazione Italiana degli Specialisti in Neuropsicologia (AISN). Tuttavia, il MIUR ha risposto con diniego in data 25 gennaio 2018, ritenendo inalienabile l’autonomia didattica degli Atenei come espressamente riconosciuta dall’art.11 della Legge n. 341/1990.

Parallelamente, la Società Italiana di Neuropsicologia (SINP), ha definito un documento volto alla certificazione degli standard di qualità dello psicologo non specialista in neuropsicologia, valida solo per una finestra temporale limitata e riservata ai soci SINP. In tale documento al professionista sono richieste 5000 ore di esperienza pratica negli ambiti della neuropsicologia clinica diagnostica e riabilitativa, tenendo conto anche di percorsi differenziati per la neuropsicologia dello sviluppo e la neuropsicologica dell’adulto; fino al 20% del monte orario può essere definito da formazione specifica certificata. Contestualmente, la Società ha anche richiesto una collaborazione del CNOP nel supporto e diffusione nazionale di tale certificazione, cosa negata dal CNOP in quanto non possibile dal punto di vista istituzionale.

Le informazioni sopra descritte ci consentono di dire che la situazione appare, quindi, piuttosto chiara per quanto attiene il titolo di “Specialista in Neuropsicologia” in quanto tale: è, infatti, sufficiente diplomarsi in una delle 8 Scuole di Specializzazione in Neuropsicologia presenti in Italia (Milano Bicocca, Milano S.Raffaele, Milano Cattolica, Torino, Padova, Trieste, Roma, Caserta), che tuttavia dispongono di un numero di posti esiguo (da 3 a 10), non permettendo per inciso alcuna contestuale attività professionale retribuita, contrariamente a quanto avviene per i colleghi specializzandi medici. È, ad ogni modo, di primaria importanza tenere in considerazione che l’acquisizione di tale titolo – “Specialista in Neuropsicologia – non implica la possibilità di esercitare in modo esclusivo la professione di neuropsicologo, ma solo di utilizzare in maniera legittima la qualifica di “Specialista”.

Le attività neuropsicologiche sono, infatti, di per sé ricomprese tra le prestazioni specifiche dello Psicologo iscritto all’Albo e si deve ricordare che l’unico atto riservato che discrimina uno “specialista” da un “non specialista”, incluso quello in neuropsicologia, è la psicoterapia ai sensi dell’art.3 L.56/69.

Chiaramente ciò non esime alcun professionista, qualora voglia esercitare nell’ambito della neuropsicologia, dall’acquisire una formazione specifica ed una approfondita conoscenza della materia, in un’ottica di rispetto delle norme etiche e deontologiche che regolamentano la professione di psicologo. A tale scopo, è quindi fondamentale la frequenza di eventi formativi di qualità in ambito privato o pubblico (vedi articolo del Dr. Fabio Cotti) che consentano allo psicologo di ottenere tale conoscenza, a cui affiancare l’esercizio dell’attività neuropsicologica, per poter costruire mattone dopo mattone anche una solida esperienza clinica, sempre necessaria in ogni campo della psicologia al fine di fornire prestazioni competenti ed efficaci.
In tal modo sarà così possibile, ad esempio, in Lombardia, ove OPL ha definito degli specifici standard di qualità, raggiungere i criteri necessari a pubblicizzarsi come “Psicologo Neuropsicologo”.
Allo stesso modo, nelle regioni in cui ciò non sia possibile per l’assenza di indicazioni ordinistiche esplicite ovvero qualora il professionista, anche lombardo, non abbia ancora maturato l’esperienza necessaria ad accedere all’elenco degli psicologi neuropsicologi di OPL, sarà comunque possibile per il professionista che abbia effettuato formazioni ad hoc (corsi di formazione, master, corsi di perfezionamento, ecc.), pubblicizzare, in accordo con l’Atto di indirizzo del CNOP del 25/05/2007 (art.5, comma 2, lett. A e B):

  • l’area specifica nella quale esercita la professione, ad esempio […] neuropsicologia […]”
  • “le attività professionali di cui all’art.1 della L.56/89 […] come ad esempio prevenzione, diagnosi, attività di abilitazione – riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona”
  • “il professionista deve presentare una documentazione, anche mediante autocertificazione, dalla quale si evinca l’adeguata formazione e/o l’attività nella specifica area”.

Per concludere, per lo psicologo che desideri occuparsi di neuropsicologia a qualunque titolo, sono di fondamentale importanza adeguata formazione scientifica e teorica, anche da acquisire dopo la laurea, esperienza pratica sul campo e costante aggiornamento, al fine di svolgere il proprio lavoro nel pieno rispetto della propria professionalità e dell’utenza stessa.

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