Fabio Cotti – Studio Associato RiPsi  

In questo articolo potrai leggere:

  1. Premessa: perché questo articolo?
  2. La normativa italiana prevede unicamente l’esercizio della professione dello psicologo e dello psicoterapeuta, quindi esistono due titoli a livello giuridico: lo psicologo e lo psicoterapeuta
  3. Patentini, abilitazioni, certificazioni, albi e barbatrucchi
  4. Master, corsi, seminari, alta formazione, accademia: i “prefissi” che può avere un evento formativo
  5. Copyright e diritti di autore: su cosa un Ente può fare formazione?
  6. Il titolo di “esperto in…” e la neuropsicologia
  7. I crediti ECM
  8. Ma quindi come faccio a scegliere l’Ente dove fare la mia formazione?
  9. Post-scriptum…

 

  1. Premessa: perché questo articolo?

Gli psicologi che, al fine di migliorare la propria preparazione professionale cercano tramite internet formazione, può capitare si imbattino in moltissimi Enti, sia pubblici sia privati.

Alcuni mostrano trasparenza, nel senso che riportano chiaramente nella loro pubblicità (brochure, sito internet, ecc.) ciò che concretamente fanno; altri enti, tuttavia, non si mostrano chiari nelle loro attività formative oppure introducono titoli e/o abilitazioni e/o patentini e/o certificati che in realtà sono inesistenti, che lo Stato italiano nella sua giurisprudenza non riconosce in alcun modo.

Obiettivo di questo articolo è aiutare gli psicologi a scegliere con maggiore consapevolezza la propria formazione, affinché ognuno possa selezionare con più discernimento quali eventi formativi gli consentiranno di migliorare le competenze tecnico-esperienziali che intende acquisire.

Se vuoi avere maggiori informazioni, da un punto di vista sia etico sia legale, leggi questa breve disamina. Chi scrive, operando nel settore formativo della psicologia da oltre 20 anni, ha avuto modo di conoscere molto bene il panorama italiano relativo alla formazione offerta agli psicologi.

Al fine di fornire informazioni corrette anche da un punto di vista prettamente tecnico-legale, gli aspetti giuridici di questo articolo sono stati vagliati dall’Avv. Salvatore Lapetina (Studio Legale Lapetina & Partners). Ma vediamo in maggior dettaglio i punti salienti.

 

  1. La normativa italiana prevede unicamente l’esercizio della professione dello psicologo e dello psicoterapeuta, quindi esistono due titoli a livello giuridico: lo psicologo e lo psicoterapeuta

In estrema sintesi, cosa dice la Legge?

  • La professione di Psicologo è normata dalla legge “ n.56 del 18/02/1989
  • La specializzazione in psicoterapia è normata dalla legge “ n.401 del 29/12/2000
  • Il Legislatore in data 22/12/2017 ha convertito in Legge il “DDL Lorenzin” statuendo finalmente che la professione dello psicologo è ricompresa tra le professioni sanitarie
  • Esiste il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani (testo approvato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine ai sensi dell’art. 28, comma 6 lettera c, e successive modifiche) a cui tutti gli psicologi devono attenersi

Nella Dottrina e Giurisprudenza di settore vi sono “pareri”, “posizioni” e “linee guida” emanate dagli specifici Ordine degli Psicologi di ogni singola Regione e dal Consiglio Nazionale Ordine Psicologi (CNOP). Tali direttive costituiscono, in una società complessa e in mutamento, l’interpretazione concreta e/o le indicazioni cui ogni Psicologo dovrebbe attenersi e/o conformarsi per operare in maniera etica e consapevole.

Questa la Normativa di riferimento. Pertanto, ricordiamocelo, gli unici titoli che a rigor di legge ci si può attribuire sono unicamente due: Psicologo e PsicoterapeutaAltro non esiste.

Vi sono altri titoli che lo psicologo può attribuirsi? Sì, purché non ci si scontri con la Legge, con le “linee guida” di Ordini e CNOP sopra descritti e con il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani. Più che di differenti titoli trattasi di specializzazioni e/o terminologia di specificazione dell’ambito di svolgimento della propria professionalità (vedi anche paragrafo n.6).

Un esempio concreto, il titolo di “Psicodiagnosta” o “Testista Psicodiagnosta” o “Testista”. Uno psicologo si può attribuire tali titoli? Sì, può. Quindi 1) è a discrezione del singolo psicologo se attribuirsi o meno tale titolo in quanto non esiste alcuna normativa in merito ma solo il Codice Deontologico a cui far riferimento (vedi oltre) e 2) pertanto, nessun Ente di formazione può dirvi che solo se fate il loro master e/o corso vi potete fregiare del titolo di Testista Psicodiagnosta. Chiunque si può attribuire tale titolo se possiede le conoscenze teoriche e pratiche adeguate (al di là di dove e come ha appreso tale la formazione), in accordo con quanto dispone l’art. 5 del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani: “Lo psicologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione e aggiornamento professionale, con particolare riguardo ai settori nei quali opera […] Riconosce i limiti della propria competenza e usa, pertanto solo strumenti teorico-pratici per i quali ha acquisito adeguata competenza […]”.

 

  1. Patentini, abilitazioni, certificazioni, albi e barbatrucchi

Stante la normativa sopra descritta, ecco la nota dolente. Premesso che ciascun Ente di formazione è libero di erogare – anzi sarebbe doveroso che lo facesse –un proprio attestato di formazione, tale attestato di formazione non dice nient’altro che tale psicologo ha svolto quel percorso formativo con quell’Ente specifico, ossia attesta che la/il dott. “X” ha svolto quel percorso formativo presso l’Ente “Y”. Null’altro.

Stante le premesse giuridiche di cui sopra, è evidente che nessun Ente può rilasciare abilitazioni particolari, patentini, certificazioni, o qualunque altra forma di “autorizzazione” ad esercitare la formazione che avete appreso, qualunque essa sia. Un esempio pratico: se fate un percorso formativo in “allevamento di criceti” e l’Ente che eroga tale corso dichiara che solo lui ha il “potere”, la possibilità di rilasciare un patentino e/o autorizzazione (chiamatelo come più vi aggrada) che vi autorizza ad “allevare criceti”, sta evidentemente mentendo, semplicemente perché non esiste in Italia una legge in merito. Come sopra scritto, lo ribadiamo, per quanto attiene la professione di psicologo, gli unici titoli che lo Stato italiano a livello giuridico riconosce sono due: la professione di psicologo e l’abilitazione ad esercitare la psicoterapia. Non vi è alcun altro titolo, abilitazione, autorizzazione, patentino, che esista a livello legale! Certo, ciascun Ente di formazione lo può fare, è libero di inventare tutti i patentini e abilitazioni che vuole, ma è importate che il discente sappia che in giurisprudenza tali titoli non esistono, quindi non hanno alcun valore.

L’ovvia domanda è la seguente: perché alcuni Enti di formazione promettono che facendo il loro master e/o corso otterrete il titolo di “esperto in…”, riceverete il “patentino per poter fare…”, sarete inserito nell’elenco degli “psicologi autorizzati a…”, avrete la “certificazione…”, sarete “inseriti nel nostro albo…”, avrete il “badge per fare…”, ecc. Perché?! La risposta è sola una: business, ossia interessi economici dell’ente che eroga la formazione, cercando così di avere più iscritti ad un evento formativo. Millantando patentini e titoli si possono trarre in inganno psicologi in buona fede, magari all’inizio della loro carriera professionale, dando l’idea che un evento formativo valga più di un altro solo perché rilascia tale “titolo”(che appunto non ha valore legale). Cercare di vendere formazione va benissimo, è corretto, il punto è se si svolge la vendita in buona fede (dichiarando la verità) oppure “inventando” patentini, certificati, albi e titoli inesistenti, con la sola finalità di avere maggiori iscritti.

Ormai siamo arrivati al paradosso che alcuni Enti di formazione creano dei propri “albi”, dando così l’illusione che se io dott. “X” frequento quel master e/o corso avrò maggiori possibilità di trovare lavoro perché sono iscritto nell’ “albo” dell’ente “K”. Siamo all’aberrazione di ogni principio etico. È ovvio che qualunque Ente è libero di “inventare” un proprio albo, lo può fare, così come può dichiarare di rilasciare patentini, abilitazioni, certificati, badge, o altro, ma il punto è che questi “titoli” non fanno trovare lavoro e, soprattutto, non sono necessari per svolgere quell’attività psicologica per cui si sta facendo quella formazione!

Un esempio pratico. Tu che stai leggendo ora questo articolo potresti, assieme ad un paio di tuoi colleghi, creare una Associazione Culturale (costituirla è molto semplice) e chiamarla “Migliore Associazione Rorschach Italiana” [si prende a prestito il nome del test di Rorschach solo perché è tra i più noti], quindi organizzi un corso di formazione dicendo che, a chi farà il tuo corso, sarà rilasciata l’abilitazione e/o certificazione e/o patentino al test di Rorschach e sarà iscritto nell’albo della tua Associazione. Puoi farlo? Sì, legalmente puoi farlo. I tuoi discenti cosa ci guadagnano? Nulla, perché il titolo che la tua Associazione rilascia non ha alcun valore per la giurisprudenza dello Stato italiano.

Pertanto, un suggerimento: diffidate di qualunque ente di formazione prometta patentini, abilitazioni, certificazioni, albi, badge, ecc.! In Italia, per legge, non esistono!

 

  1. Master, corsi, seminari, alta formazione, accademia: i “prefissi” che può avere un evento formativo

Prima distinzione: 1) formazione erogata direttamente da Università 2) formazione erogata da Enti privati.

  1. La formazione erogata da Università è richiesta, a volte, per accedere ad alcuni concorsi pubblici (ma dipende dai criteri del singolo concorso). Quanto sentite parlare di “master primo livello” o “master secondo livello” si tratta di master erogati da Università, che parimenti possono erogare altre tipologie di formazione (ad esempio, “corso di perfezionamento in…”).
  2. La formazione erogata da Enti privati non sempre viene riconosciuta per i concorsi pubblici ma, lo ribadiamo, dipende dal bando del concorso stesso.

Arriviamo ora ad un punto cruciale e di sicuro interesse: chi può utilizzare il titolo di Master per un proprio evento formativo? Tutti, sia Enti pubblici sia Enti privati, in quanto non vi è normativa giuridica in merito, il termine “master” è un termine non protetto. Una effettiva differenza sussiste solo tra Master universitari e Master non universitari: solo i primi hanno una regolamentazione disciplinata dal Legislatore (D.L. 509 del 1999), mentre non vi è alcuna normativa disciplinante i secondi che vengono erogati da Enti formativi privati che ne definiscono autonomamente le caratteristiche.

Pertanto, quando la formazione è erogata da un Ente privato (ossia non Università), se l’evento è chiamato Master, o Corso, o Seminario, o Alta Formazione, o Accademia, è sostanzialmente la medesima cosa. La differenza non sussiste posto che i termini sono equipollenti nel momento in cui si collochino al di fuori dell’ambito universitario. Quindi, colleghi psicologi, non fatevi fuorviare da Enti privati che chiamano qualunque formazione “master” solo per darsi un certo “tono”; piuttosto, valutate la qualità della formazione che viene erogata! (vedi oltre paragrafo 8).

Sarebbe corretto, nel parere personale dello scrivente, che gli Enti privati definissero il “prefisso” nel loro evento formativo in relazione alla complessità e agli obiettivi didattici del medesimo, ad esempio:

  • “Master” quando un evento formativo è molto complesso e articolato, in maniera da dare una formazione completa ed esaustiva su quella tematica;
  • “Corso” quando un evento formativo è meno complesso e meno articolato, si focalizza su tematiche più specifiche ma le tratta in maniera esaustiva;
  • “Seminario” quando un evento formativo tratta un tema molto specifico, di settore, spesso ha carattere di innovazione.

Un suggerimento: non date troppa importanza se un evento formativo è definito master o corso o seminario o alta formazione o accademia, ma piuttosto chiedetevi cosa volete apprendere da quell’evento formativo, fate quindi attenzione al programma didattico indicato.

 

5. Copyright e diritti di autore: su cosa un Ente può fare formazione?

5.1 Il diritto d’autore Per affrontare l’argomento di cui al presente paragrafo, occorre anzitutto fare una premessa che rappresenta l’assioma della materia: il diritto d’autore (la cui fonte normativa è la L. Legge 22 aprile 1941 n. 633 e successive modifiche, abbreviata in “LDA”) non tutela le idee, i metodi, i princìpi, le teorie o i concetti, ma tutela esclusivamente la forma esteriore con cui l’autore esprime e rappresenta quei concetti, quelle idee, quelle teorie. La LDA richiede, inoltre, che tale forma di espressione (definita opera d’ingegno) presenti caratteri minimi di novità e originalità.

Ciò significa che non è tutelabile una teoria o una tecnica scientifica in sé, ma è tutelabile, ad esempio, un trattato scientifico che illustri quella tecnica, un manuale d’insegnamento, addirittura una lezione accademica, purché sia presente un contributo intellettuale minimo da parte dell’autore.

L’art. 2 della LDA infatti specifica che sono tutelate, tra le altre, le opere letterarie, scientifiche e didattiche tanto se in forma scritta quanto se orale. La norma prosegue ricomprendendo, altresì, i programmi per elaboratore (algoritmi e software), in qualsiasi forma espressi, purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell’autore.

L’autore dell’opera d’ingegno avente le caratteristiche suesposte è riconosciuto dalla LDA quale esclusivo titolare dei diritti di sfruttamento economico sull’opera (artt. 12 – 19 LDA). Solo lui potrà, dunque, pubblicare, riprodurre, comunicare al pubblico, modificare, riassumere, o tradurre la sua opera. Tale diritto è cedibile in tutto e/o in parte, e in ogni caso dura per tutta la vita dell’autore e fino a 70 anni dopo la morte del medesimo, dopodiché cade in pubblico dominio.

Vi sono però delle eccezioni al diritto esclusivo dell’autore. Tra queste, la più rilevante per la tematica qui discussa è quella dell’art. 70 LDA. L’articolo 70 LDA, al comma 1 dispone che “il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l’utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali.” (Attenzione: dire “fini commerciali” è diverso da “titolo oneroso/gratuito”. Se un ente fa formazione dietro al pagamento di una quota di iscrizione/abbonamento non significa che agisce per fini commerciali, ma semplicemente che svolge il suo servizio a titolo oneroso. Ndr)

Detto in altri termini – in parole povere – un ente di formazione può utilizzare un’opera di ingegno protetta dal diritto d’autore per insegnare quanto in essa contenuto, a patto che venga fatta menzione del titolo dell’opera, nonché dei nomi dell’autore e dell’editore, come prescritto dal comma 3 del citato art. 70 LDA.

Ma cosa accade se una certa opera d’ingegno è stata realizzata dall’autore proprio per specifiche finalità di insegnamento all’interno di un corso di formazione? Pensiamo, ad esempio, al manuale realizzato da un docente, o ad una specifica lezione preparata dallo stesso per il proprio corso tenuto presso un Ente di formazione accreditato. Potrà un altro Ente adoperare in toto quel manuale per i suoi corsi a pagamento, presentandolo come proprio? La risposta, alla luce della normativa sopra riportata, deve essere necessariamente negativa. È invece possibile utilizzare tale materiale didattico facendo menzione dell’autore di tale opera e dell’opera medesima.

5.2 Il brevetto per invenzioni, il codice della proprietà intellettuale Fino qui si è parlato di diritto d’autore. Il discorso è differente per quanto concerne la disciplina del brevetto per invenzioni, che trova la sua fonte nel D.Lgs. 10-2-2005, n.30 e successive modifiche, detto anche Codice della Proprietà Industriale (CPI). Il quesito è: si può brevettare una tecnica psicoterapeutica, o una ricerca scientifica?

Ai sensi dell’art.45, commi 1 e 2 del CPI, le scoperte, le teorie scientifiche, i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali e le presentazioni di informazioni non sono brevettabili in quanto non considerate “invenzioni nuove e che implicano un’attività inventiva e sono atte ad avere un’applicazione industriale”.

Il comma 4, lett a) del medesimo articolo è ancor più specifico, e dispone che non sono brevettabili “i metodi per il trattamento […] terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale”. Il riferimento ai “metodi per il trattamento terapeutico”, va intenso per estensione con riferimento ai metodi per la cura di qualsiasi patologia della persona.

Ne consegue che la disciplina sui brevetti è ancor più categorica rispetto a quella del diritto d’autore, in quanto esclude in toto che una teoria scientifica o una metodologia nel campo della psicologia o della psicoterapia possano essere oggetto di brevetto, e dunque essere insegnate e/o approfondite da un unico soggetto che ne rivendichi l’esclusiva, quand’anche esso si identifichi nel loro ideatore.

5.3 In sintesi

Per tirare le fila dell’intero paragrafo:

  • Un ente di formazione generalmente è libero di illustrare, spiegare e citare opere d’ingegno protette dal diritto d’autore ai fini dell’insegnamento, purché ne citi le fonti.
  • L’ideatore o il ricercatore di un metodo o di una teoria psicoterapeutica non può inibire ad altri la ricerca scientifica nel campo prescelto e/o l’insegnamento delle tematiche trattate.
  • Il medesimo potrà, tuttavia, far valere il diritto d’autore sulle opere d’ingegno da lui prodotte e trattanti quelle tematiche, e limitare l’utilizzo da parte di terzi ove non ricorrano le condizioni dell’art. 70 LDA. Ad esempio, nel caso in cui un altro soggetto si spacci per autore delle sue opere, o nel caso in cui un altro soggetto utilizzi le sue opere ai fini di insegnamento, ma senza citarlo.

 

  1. Il titolo di “esperto in…” e la neuropsicologia

Un ragionamento a parte merita il titolo di “esperto”. Quante volte sulla carta intestata e sui biglietti da visita avete trovato scritto “esperto in…”? Orbene, per maggiori informazioni, vi rimandiamo al seguente link dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia. La Legge (art. 2 L.248/2006) affida alla pubblicità il compito di garantire all’utente/cliente la possibilità di scegliere il professionista corrispondente alle esigenze del caso specifico. Per questo motivo la Legge richiede che l’informazione obbedisca ai criteri della trasparenza e veridicità del messaggio. Il rispetto di tali criteri è verificato dall’Ordine territorialmente competente, in relazione agli art.2, 30 e 40 del Codice Deontologico. In linea con la previsione legislativa, l’Atto di indirizzo sulla pubblicità informativa delle attività professionali, approvato dal CNOP il 25/05/2007, ribadisce che la pubblicità va intesa e realizzata come servizio per l’informazione.

Nello specifico, l’Atto di indirizzo prevede che non è consentito utilizzare il termine esperto in quanto fuorviante per la trasparenza del messaggio. La pubblicità informativa può indicare i titoli di studio, ai sensi della L. n.34/1990, del D.M. 509/1999 e del D.M. 270/2004 (art.4).

Per quanto riguarda le caratteristiche del servizio offerto e/o del messaggio consentito, l’iscritto alla sezione A dell’albo <<può inoltre pubblicizzare: l’area specifica nella quale esercita la professione, ad esempio: “psicologia del lavoro e delle organizzazioni”, “psicologia scolastica”, “psicologia di comunità”, “psicologia giuridica”, “psicologia dello sport”, “psico-oncologia”, “neuropsicologia”, “psicologia del traffico”, etc. In tal caso il professionista deve presentare una documentazione, anche mediante autocertificazione, dalla quale si evinca l’adeguata formazione e/o l’attività nella specifica area>> (art. 5, comma 2, lett. a). L’Atto di indirizzo del CNOP è stato recepito dall’OPL con delibera n.174/07 del 19/07/2007. L’OPL, con delibera n.246/10, ha previsto alcune note orientative, prevedendo la possibilità, per l’iscritto alla Sezione A dell’Albo, di “pubblicizzare il contesto professionale e l’area di intervento”.

Altra considerazione merito il titolo di “neuropsicologo” per il quale facciamo riferimento all’articolo già pubblicato, redatto dalla dott.ssa Monica Grobberio, al seguente link.

 

  1. I crediti ECM

Un discorso a parte è relativo all’accreditamento ECM. Senza entrare eccessivamente nel merito (non è l’obiettivo di questo articolo), basti sapere che vi sono eventi formativi (erogati sia da Enti privati sia da Enti pubblici) che erogano ECM e altri che non erogano ECM. Qualora siate interessati ad acquisire ECM, verificate questo aspetto prima di iscriversi ad un evento formativo, solitamente sulla relativa brochure/locandina è indicato. Per maggiori informazioni sugli ECM e su come essere sicuri di ottenerli vai a questo articolo.

 

  1. Ma quindi come faccio a scegliere l’Ente dove fare la mia formazione?

Ipotizziamo che voi siate interessati al famoso corso di “allevamento di criceti”. Vi sono tanti Enti che erogano questo corso e/o master. Come mi regolo? Alcune semplici buone prassi:

1) scegliere Enti che svolgono formazione da molti anni in quel settore; come faccio a scoprirlo? Vi sono Enti che millantano sul loro sito internet centinaia d’anni di esperienza e magari sono sorti solo un paio di anni fa. Come posso saperne di più? Una possibilità è verificare il loro assetto societario, con pochi euro è possibile visionare online, per qualunque società, data di creazione, bilancio, ecc. (ad esempio si veda https://www.registroimprese.it);

2) scegliere Enti che, oltre ad erogare formazione, erogano anche attività clinica (o peritale, ecc.) presso le loro sedi, in maniera che vi sia un costante “dialogo” tra reale attività esercitata dall’Ente con i propri clienti/pazienti e la formazione che l’Ente stesso eroga;

3) se sono Enti privati, è meglio che abbiano partnership e/o collegamenti con Università e/o Ospedali;

4) ricercate Enti che hanno un valido corpo docenti, potete richiedere il Curriculum Vitae completo di ogni docente, così da verificare la loro esperienza;

5) ricercate Enti che erogano crediti ECM, non solo per il motivo di acquisire ECM, ma perché se li erogano significa che un provider ECM ha accreditato quel corso, quindi – almeno in teoria – vi è stata una valutazione critica di un Ente statale terzo (ossia Agenas).

 

  1. Post-scriptum…

Cosa ha mosso la stesura di questo articolo? Studio Associato RiPsi si occupa di formazione da oltre 15 anni – attualmente eroghiamo circa 90 eventi formativi all’anno con circa 6800 discenti ogni anno. La formazione è quindi un ambito cui prestiamo un’attenzione particolare perché la riteniamo basilare per l’attività dello psicologo. Siamo infatti convinti del fatto che la buona formazione contraddistingue la professionalità del buon psicologo.

A chiunque segua i nostri corsi crediamo sia evidente la cura che mettiamo, dalla scelta del docente, alla selezione degli argomenti, alla metodologia didattica dal taglio partico e coinvolgente. Oltre a ciò, riteniamo che anche la trasparenza sia una proprietà che debba contraddistinguere corsi, master e seminari rivolti a una professione come la nostra: essa concorre a definire la qualità dell’offerta formativa tanto quanto la scelta del docente o la metodologia didattica adottata!

Ogni singolo professionista psicologo, quando si iscrive ad un evento formativo, ha l’obiettivo di migliorare le proprie capacità tecnico-esperienziali. Meglio scegliere un Ente trasparente che eroga formazione in linea con il vostro sviluppo e interesse professionale, senza farsi ingannare da “barbatrucchi” 🙂

 

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